Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospitedel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2008) |
Art. 6 Condizioni generali
Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali:
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