Art. 16 Acquisto di fondi
1 I beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono acquistare fondi per i loro bisogni ufficiali. La superficie non deve essere superiore a quanto è necessario per lo scopo dell’utilizzazione. 2 L’acquirente invia la propria richiesta al Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento), con copia all’autorità competente del Cantone interessato. 3 Consultata l’autorità competente del Cantone interessato, il Dipartimento verifica se l’acquirente è un beneficiario istituzionale di cui all’articolo 2 capoverso 1 e se l’acquisto è effettuato per scopi ufficiali; dopo di che emana una decisione. Una decisione positiva presuppone che le autorizzazioni necessarie, segnatamente i permessi di costruzione e le autorizzazioni in materia di sicurezza, siano state accordate dalle autorità competenti. 4 L’iscrizione nel registro fondiario di un acquisto di fondi ai sensi del capoverso 1 presuppone una decisione positiva conformemente al capoverso 3. |