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Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO)
del 22 giugno 2007 (Stato 1° novembre 2022)
Art. 2
1 La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali seguenti:
missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative;
g.
missioni speciali;
h.
conferenze internazionali;
i.
segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale;
j.
commissioni indipendenti;
k.
tribunali internazionali;
l.
tribunali arbitrali;
m.
altri organismi internazionali.
2 La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni alle persone fisiche (persone beneficiarie) seguenti:
a.
persone chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso uno dei beneficiari istituzionali di cui al capoverso 1;
b.
personalità che esercitano un mandato internazionale;
c.
persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie di cui alle lettere a e b, compreso il personale domestico privato.