Art. 26 Conferimento dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni, nonché degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno
1 Il Consiglio federale: - a.
- accorda i privilegi, le immunità e le facilitazioni;
- b.
- accorda gli aiuti finanziari e prende le altre misure di sostegno nei limiti dei crediti stanziati.
2 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti: - a.
- il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni;
- b.
- lo statuto fiscale dei beneficiari di cui all’articolo 2;
- c.
- lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera dei beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1, in materia di assicurazioni sociali svizzere;
- d.
- il conferimento di aiuti finanziari e di altre misure di sostegno, fatta salva la competenza budgetaria dell’Assemblea federale;
- e.
- la cooperazione con i Paesi limitrofi nell’ambito della politica di Stato ospite.
3 Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza: - a.
- di accordare privilegi, immunità e facilitazioni per una durata limitata;
- b.
- di accordare aiuti finanziari limitati nel tempo, di finanziare conferenze internazionali in Svizzera e di accordare, per durate limitate, aiuti in natura conformemente (art. 20);
- c.
- di incaricare le competenti autorità di polizia di attuare misure di sicurezza complementari conformemente all’articolo 20 lettera f.
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