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Art. 27 Condizioni di lavoro delle persone beneficiarie
1 Il Consiglio federale può stabilire contratti normali di lavoro o disciplinare in altro modo le condizioni di lavoro in Svizzera delle persone beneficiarie di cui all’articolo 2 capoverso 2 nella misura in cui il diritto internazionale lo permette. In particolare, può fissare salari minimi. 2 Il Consiglio federale disciplina in particolare, per il personale domestico privato a tenore dell’articolo 2 capoverso 2, le condizioni salariali e di lavoro di base, nonché la protezione sociale in caso di malattia, infortunio, invalidità e disoccupazione, nei limiti consentiti dal diritto internazionale. |
