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Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO)
del 22 giugno 2007 (Stato 1° novembre 2022)
Art. 27Condizioni di lavoro delle persone beneficiarie
1 Il Consiglio federale può stabilire contratti normali di lavoro o disciplinare in altro modo le condizioni di lavoro in Svizzera delle persone beneficiarie di cui all’articolo 2 capoverso 2 nella misura in cui il diritto internazionale lo permette. In particolare, può fissare salari minimi.
2 Il Consiglio federale disciplina in particolare, per il personale domestico privato a tenore dell’articolo 2 capoverso 2, le condizioni salariali e di lavoro di base, nonché la protezione sociale in caso di malattia, infortunio, invalidità e disoccupazione, nei limiti consentiti dal diritto internazionale.