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Art. 29 Collaborazione dei Cantoni
1 Prima di stipulare un accordo di una durata di almeno un anno o di durata illimitata sul conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni, il Consiglio federale consulta il Cantone in cui ha sede il beneficiario e i Cantoni limitrofi. 2 Quando i privilegi, le immunità e le facilitazioni derogano al diritto fiscale del Cantone in cui ha sede il beneficiario, il Consiglio federale decide d’intesa con il Cantone. 3 I Cantoni partecipano alla negoziazione di accordi internazionali nel settore della politica di Stato ospite conformemente alla legge federale del 22 dicembre 19998 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione. |
