Art. 3 Contenuto
1 i privilegi e le immunità comprendono:
1bis In deroga all’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il Consiglio federale può accordare al Comitato internazionale della Croce Rossa il privilegio di assoggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del personale non assicurati presso l’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti.4 2 Le facilitazioni comprendono:
3 Il Consiglio federale può accordare altre facilitazioni di portata meno ampia di quelle di cui al capoverso 2. 4 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 572; FF 2021 2805). |