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Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO)
del 22 giugno 2007 (Stato 1° novembre 2022)
Art. 30Informazione
Il Dipartimento può dare alle persone che forniscono la prova di avere un interesse particolare informazioni concernenti:
a.
i privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati, i beneficiari e il relativo campo d’applicazione;
b.
gli aiuti finanziari e le altre misure di sostegno accordati, nonché i loro beneficiari.