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Art. 32 Sospensione, ritiro e rimborso degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno
Il Consiglio federale, o il Dipartimento nei limiti delle sue competenze, può sospendere il versamento degli aiuti finanziari o l’attuazione delle altre misure di sostegno, porvi fine o esigere il rimborso totale o parziale degli aiuti versati se, nonostante diffida, il beneficiario non svolge il compito nella maniera prevista oppure lo svolge solo in modo lacunoso. |
