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Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO)
del 22 giugno 2007 (Stato 1° novembre 2022)
Art. 33Disposizioni d’esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Il Consiglio federale può associare i Cantoni o persone giuridiche di diritto privato all’esecuzione della legge.
3 Il Consiglio federale può delegare compiti amministrativi nell’ambito della politica di Stato ospite a persone giuridiche di diritto privato.