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Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO)
del 22 giugno 2007 (Stato 1° novembre 2022)
Art. 7Istituzioni internazionali
Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle istituzioni internazionali:
a.
che hanno strutture simili a quelle di un’organizzazione intergovernativa;
b.
che svolgono compiti statali o compiti normalmente affidati a un’organizzazione intergovernativa; e
c.
che godono di un riconoscimento internazionale nell’ordinamento giuridico internazionale, in particolare in virtù di un trattato internazionale, di una risoluzione di un’organizzazione intergovernativa o di un documento politico approvato da un gruppo di Stati.