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Art. 1 Campo d'applicazione materiale
La legge si applica ai prezzi delle merci e dei servizi, inclusi i crediti. Sono eccettuati i salari e le altre prestazioni derivanti da rapporti di lavoro, come pure le operazioni creditizie della Banca nazionale svizzera. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092; FF 1990 I 81). |