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Art. 16
1La Commissione della concorrenza può procedere ad indagini sugli accordi in materia di concorrenza e su imprese che dominano il mercato anche quando il Sorvegliante dei prezzi abbia ridotto prezzi abusivi o sospeso la procedura. 2Resta riservato al Sorvegliante dei prezzi l'esame del carattere abusivo dei prezzi convenuti o di quelli di imprese che dominano il mercato. 1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546 1805; FF 1995 I 389). |