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Art. 10 Controlli e misure amministrative
1 Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. 2 Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l’organo di esecuzione dispone misure adeguate. 3 Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l’organo di esecuzione può in particolare:
4 Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. 5 Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L’organo cantonale di esecuzione o l’organizzazione incaricata dell’esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all’organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. 6 Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. |