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Art. 13 Protezione dei dati e assistenza amministrativa
1 Gli organi di esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali.5 2 Gli organi di esecuzione possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto necessario per un’esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli. 3 L’assistenza amministrativa è retta dagli articoli 21 e 22 della legge del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio. 5 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 88 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |