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Art. 14 Emolumenti e finanziamento dell’esecuzione
1 Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dell’esecuzione, nella misura in cui questa è di competenza della Confederazione. 2 Gli organi di esecuzione possono riscuotere emolumenti per il controllo di prodotti e l’esecuzione di misure. |
