Art. 3 Principi
1 I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. 2 I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’articolo 4 oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica. 3 Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre considerare:
4 Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante:
5 Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che sia stato immesso in commercio un prodotto più sicuro. 6 Gli obblighi previsti nella presente sezione incombono:
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