|
Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
1 Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. 2 Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all’articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. 3 Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all’articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. 4 Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |