Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
|
Art. 6 Norme tecniche
1 D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), l’Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’articolo 4. 2 Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. 3 L’Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l’indicazione della fonte o dell’ente presso cui possono essere ottenute. 4 Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche. |