Legge federalesull’abilitazione e la sorveglianza dei revisoridel 16 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2020) |
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Art. 17 Revoca dell’abilitazione
1L’autorità di sorveglianza può revocare l’abilitazione a tempo determinato o indeterminato a una persona fisica abilitata o a un’impresa di revisione abilitata che non adempiono più le condizioni per l’abilitazione di cui agli articoli 4–6 o 9a. Se le condizioni per l’abilitazione possono essere ristabilite, la revoca è dapprima comminata. Se la revoca dell’abilitazione è sproporzionata, l’autorità di sorveglianza le ammonisce per scritto.1 2L’autorità di sorveglianza può revocare l’abilitazione a tempo determinato o indeterminato a un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale che non adempie più le condizioni per l’abilitazione o viola gli obblighi legali ripetutamente o in modo grave. La revoca deve essere dapprima comminata, tranne in caso di gravi infrazioni alla legge. 3L’autorità di sorveglianza informa le società interessate e la borsa in merito alla revoca dell’abilitazione. 4Nel corso della durata della revoca a tempo determinato, la persona fisica o l’impresa di revisione in questione continuano a sottostare agli obblighi d’informazione e di notificazione di cui all’articolo 15a.2 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |
