Legge federalesull’abilitazione e la sorveglianza dei revisoridel 16 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 19 Informazione del pubblico
1L’autorità di sorveglianza pubblica annualmente un rapporto sulla sua attività e la sua prassi. 2L’autorità di sorveglianza informa in merito ai procedimenti in corso e a quelli terminati soltanto se interessi pubblici o privati preponderanti lo esigono. |