Legge federalesull’abilitazione e la sorveglianza dei revisoridel 16 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 22 Autorità svizzere di sorveglianza
1L’autorità di sorveglianza e le altre autorità svizzere di sorveglianza si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione.2 Esse coordinano le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni. 2L’autorità di sorveglianza e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale si informano reciprocamente in merito a procedimenti pendenti e a decisioni potenzialmente pertinenti per l’attività di sorveglianza. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623). |