Legge federalesull’abilitazione e la sorveglianza dei revisoridel 16 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 23 Borse
1La borsa e l’autorità di sorveglianza coordinano le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni. 2La borsa e l’autorità di sorveglianza si informano reciprocamente in merito a procedimenti pendenti e a decisioni potenzialmente pertinenti per l’attività di sorveglianza. 3Se l’autorità di sorveglianza non è legittimata a sanzionare infrazioni agli articoli 7 e 8, le sanzioni necessarie sono inflitte dalla borsa. |