Legge federalesull’abilitazione e la sorveglianza dei revisoridel 16 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 24 Autorità penali
1L’autorità di sorveglianza e le autorità penali si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la presente legge. 2L’autorità penale può utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti dall’autorità di sorveglianza esclusivamente nell’ambito del procedimento penale per il quale è stata prestata l’assistenza giudiziaria. Essa non può inoltrarli a terzi. 3Se nell’adempimento dei suoi obblighi di servizio viene a conoscenza di reati, l’autorità di sorveglianza ne informa le autorità penali competenti. 4Le autorità penali notificano all’autorità di sorveglianza tutti i procedimenti in relazione a un servizio di revisione fornito da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale; esse le trasmettono le sentenze e i decreti d’abbandono. Sono notificati in particolare i procedimenti relativi alle seguenti disposizioni:
1 RS 311.0 |