Legge federalesull’abilitazione e la sorveglianza dei revisoridel 16 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 43a Disposizioni transitorie della modifica del 20 giugno 2014
1I servizi di revisione la cui fornitura è soggetta, secondo il nuovo diritto, a un’abilitazione dell’autorità di sorveglianza possono continuare a essere forniti con l’abilitazione della FINMA secondo il diritto previgente per un periodo fino a un anno dall’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014. 2L’autorità di sorveglianza riprende tutti i procedimenti aperti dalla FINMA nei confronti di società di audit che eseguono verifiche ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA2), nonché nei confronti di auditor responsabili di tali verifiche, e che all’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 non sono ancora stati oggetto di una decisione passata in giudicato. 1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |