Legge federale
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Art. 16a Standard di verifica e di garanzia della qualità 40
1 Nel fornire servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 1, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono attenersi agli standard determinanti per la verifica e la garanzia della qualità. 2 L’autorità di sorveglianza designa gli standard applicabili riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Se non esistono standard o se questi si rivelano insufficienti, può definirne di propri oppure estendere o modificare standard esistenti. 40 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |