Legge federale
|
|
Art. 24 Autorità penali
1 L’autorità di sorveglianza e le autorità penali si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la presente legge. 2 L’autorità penale può utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti dall’autorità di sorveglianza esclusivamente nell’ambito del procedimento penale per il quale è stata prestata l’assistenza giudiziaria. Essa non può inoltrarli a terzi. 3 Se nell’adempimento dei suoi obblighi di servizio viene a conoscenza di reati, l’autorità di sorveglianza ne informa le autorità penali competenti. 4 Le autorità penali notificano all’autorità di sorveglianza tutti i procedimenti in relazione a un servizio di revisione fornito da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale; esse le trasmettono le sentenze e i decreti d’abbandono. Sono notificati in particolare i procedimenti relativi alle seguenti disposizioni:
47 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). 49 Introdotta dall’all. n. 2 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). |
