Legge federale
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Art. 32 Ufficio di revisione 65
1 Il Controllo federale delle finanze è l’ufficio di revisione esterno. 2 All’ufficio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima. 65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |