Legge federale
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Art. 4 Condizioni per l’abilitazione dei periti revisori
1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata. 2 Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
3 Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell’esperienza professionale necessaria. 4 L’esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L’esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte. |