Legge federale
|
|
Art. 43b Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016 95
Le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione per le società di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera b i cui prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera all’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 devono entro sei mesi da detta entrata in vigore:
95 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016 (Campo d’applicazione extraterritoriale della sorveglianza dei revisori), in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4859; FF 2015 4717). |
