Legge federale
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Art. 5 Condizioni per l’abilitazione dei revisori
1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di revisore se:
2 L’esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, sotto la sorveglianza di un revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L’esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte. |