Legge federale
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Art. 6 Condizioni per l’abilitazione di imprese di revisione
1 Un’impresa di revisione è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore se:
2 I servizi pubblici di controllo delle finanze sono abilitati a fungere da impresa di revisione se adempiono i requisiti di cui al capoverso 1. Non vengono però abilitati quale impresa di revisione sotto sorveglianza statale. |