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Legge federale sull’abilitazione e lasorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR)
del 16 dicembre 2005 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 9aCondizioni per l’abilitazione a eseguire verifiche secondo le leggi sui mercati finanziari 17
1 Un’impresa di revisione è abilitata quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 2 se:
a.
è abilitata secondo l’articolo 9 capoverso 1;
b.
è sufficientemente organizzata per eseguire tali verifiche; e
c.
non esercita nessun’altra attività sottoposta all’obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA18).
2 Una persona è abilitata a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 2 (auditor responsabile) se:
a.
è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo l’articolo 4; e
b.
dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per eseguire la verifica secondo le leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA).
3 Per l’abilitazione di cui al capoverso 2 lettera a, in deroga all’articolo 4 capoverso 4 è possibile considerare anche l’esperienza professionale maturata nelle verifiche eseguite secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettere a e b LFINMA.
4bis Il Consiglio federale può prevedere condizioni agevolate per l’abilitazione di società di audit e di auditor responsabili a eseguire la verifica delle persone di cui all’articolo 1b della legge dell’8 novembre 193420 sulle banche.21
17 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
19 Abrogato dall’all. n. II 3 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
21 Introdotto dall’all. n. II 3 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293).
22 Abrogato dall’all. n. II 3 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).