|
Art. 15 Abilitazione e registrazione
1 L’autorità di sorveglianza decide, su domanda, in merito all’abilitazione di:
1bis Essa può limitare l’abilitazione a fornire certi tipi di servizi di revisione per determinate società di interesse pubblico.34 2 L’autorità di sorveglianza tiene un registro delle persone fisiche e delle imprese di revisione abilitate. Il registro è pubblico ed è accessibile in Internet. Il Consiglio federale disciplina il contenuto del registro. 3 Le persone fisiche e imprese di revisione registrate devono comunicare all’autorità di sorveglianza qualsiasi cambiamento dei fatti iscritti a registro. 32 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). 34 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |