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Art. 20 Ricorso a terzi
1 L’autorità di sorveglianza può ricorrere a terzi per l’adempimento dei suoi compiti. 2 I terzi incaricati devono essere indipendenti dall’impresa di revisione sotto sorveglianza statale e da società per le quali essa fornisce servizi di revisione. 3 I terzi incaricati sono tenuti a salvaguardare il segreto sulle constatazioni fatte nel quadro della loro attività. |