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Art. 23 Borse
1 La borsa e l’autorità di sorveglianza coordinano le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni. 2 La borsa e l’autorità di sorveglianza si informano reciprocamente in merito a procedimenti pendenti e a decisioni potenzialmente pertinenti per l’attività di sorveglianza. 3 Se l’autorità di sorveglianza non è legittimata a sanzionare infrazioni agli articoli 7 e 8, le sanzioni necessarie sono inflitte dalla borsa. |