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Art. 25a Organismi di autodisciplina 55
Gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 199756 sul riciclaggio di denaro notificano all’autorità di sorveglianza tutti i fatti e le trasmettono tutte le informazioni e i documenti in relazione a una società di audit o a un auditor responsabile di cui l’autorità ha bisogno per adempiere i suoi compiti. 55 Introdotto dall’all. n. II 3 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |