|
Art. 30 Consiglio d’amministrazione 64
1 Il consiglio d’amministrazione è l’organo direttivo superiore. È composto al massimo di cinque membri esperti in materia, ma indipendenti dal ramo professionale della revisione. 2 I membri sono nominati per una durata di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte. 3 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’amministrazione e designa il presidente. 4 I membri del consiglio d’amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell’autorità di sorveglianza. 5 Il Consiglio federale può revocare uno o più membri del consiglio d’amministra-zione per motivi importanti. 6 Il Consiglio federale stabilisce le indennità dei membri del consiglio d’ammini-strazione. All’onorario dei membri del consiglio d’amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con essi si applica l’articolo 6a capoversi 1–4 della legge del 24 marzo 200065 sul personale federale (LPers). 64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |