Art. 30a Compiti del consiglio d’amministrazione 66
Il consiglio d’amministrazione ha i compiti seguenti: - a.
- emana il regolamento di organizzazione dell’autorità di sorveglianza;
- b.
- fissa gli obiettivi strategici dell’autorità di sorveglianza, li sottopone per approvazione al Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sul loro adempimento;
- c.
- emana le ordinanze delegate all’autorità di sorveglianza;
- d.
- prende i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi dell’autorità di sorveglianza e per evitare conflitti d’interesse;
- e.
- stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- f.
- stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico per l’istituto di previdenza;
- g.
- decide in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e lo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore sono subordinati all’approvazione del Consiglio federale;
- h.
- decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;
- i.
- sorveglia la direzione;
- j.
- provvede ad approntare un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi confacente all’autorità di sorveglianza;
- k.
- decide in merito all’utilizzazione delle riserve;
- l.
- adotta il preventivo;
- m.
- elabora e adotta per ogni esercizio un rapporto di gestione; sottopone per approvazione al Consiglio federale il rapporto di gestione riveduto; presenta al contempo al Consiglio federale una proposta di discarico e pubblica il rapporto di gestione una volta approvato.
66 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
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