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Art. 34 Segreto d’ufficio 74
1 Il personale e i membri degli organi dell’autorità di sorveglianza sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali. 2 L’obbligo del segreto sussiste dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell’appartenenza a un organo dell’autorità di sorveglianza. 3 Senza l’accordo dell’autorità di sorveglianza, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari gli impiegati e i membri degli organi dell’autorità di sorveglianza non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali. 74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |