|
Art. 34a Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione 75
1 Gli impiegati sono tenuti a denunciare ai loro superiori, al consiglio d’amministrazione, al Controllo federale delle finanze o alle autorità di perseguimento penale i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio in relazione a fatti interni al servizio e che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione. 2 L’obbligo di denuncia non si applica alle persone che secondo gli articoli 113 capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale76 hanno la facoltà di non deporre o di non rispondere. 3 Gli impiegati hanno il diritto di segnalare ai loro superiori, al consiglio d’amministrazione o al Controllo federale delle finanze altre irregolarità constatate o loro segnalate nell’esercizio della loro funzione. 4 Chi in buona fede ha sporto denuncia o ha segnalato un’irregolarità non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale. 5 L’obbligo di denuncia in caso di fatti esterni al servizio è disciplinato dall’articolo 24 capoverso 3. 75 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |