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Art. 39 Contravvenzioni
1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque viola:
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 50 000 franchi. 3 L’autorità di sorveglianza persegue e giudica tali infrazioni secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 197489 sul diritto penale amministrativo. 4 Il perseguimento delle contravvenzioni si prescrive in sette anni. 88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |