|
Art. 40 Delitti
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:92
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi. 3 Il perseguimento penale e il giudizio incombono ai Cantoni. 92 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). 93 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). 94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |