Legge federale
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Art. 11 Termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese
1 L’ente notificante fornisce annualmente all’AFC la rendicontazione Paese per Paese al più tardi 12 mesi dopo l’ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione. 2 Nei casi di cui all’articolo 8 capoverso 1, il termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese decorre dal giorno in cui l’AFC ha consegnato all’ente costitutivo residente in Svizzera la richiesta scritta di fornirle la rendicontazione Paese per Paese. |