Legge federale
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Art. 13 Trasmissione e impiego delle rendicontazioni Paese per Paese
1 L’AFC trasmette le rendicontazioni Paese per Paese ricevute dagli enti notificanti, entro i termini stabiliti dall’accordo applicabile, alle autorità competenti degli Stati partner in cui risiedono enti costitutivi dello stesso gruppo di imprese multinazionale. 2 L’AFC trasmette le rendicontazioni Paese per Paese che ha ricevuto in virtù degli articoli 7 e 8 alle autorità competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette dei Cantoni in cui risiedono enti costitutivi dello stesso gruppo di imprese multinazionale. 3 L’AFC segnala alle autorità competenti degli Stati partner e alle autorità cantonali competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette le restrizioni inerenti all’impiego delle rendicontazioni Paese per Paese trasmesse e l’obbligo del segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell’accordo applicabile. 4 Alle rendicontazioni Paese per Paese che l’AFC ha ricevuto in virtù dell’articolo 8 capoverso 1 si applicano le stesse restrizioni inerenti all’impiego previste per le rendicontazioni ricevute sulla base dell’Accordo SRPP8. |