Art. 2 Definizioni
Nella presente legge s’intende per: - a.
- accordo applicabile: l’accordo secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera a o b applicabile nel singolo caso;
- b.
- Stato partner: uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto di scambiare automaticamente le rendicontazioni Paese per Paese;
- c.
- gruppo di imprese: un insieme di imprese controllate da una persona giuridica tenuta ad allestire un conto di gruppo secondo l’articolo 963 capoversi
1–3 del Codice delle obbligazioni (CO)4; - d.
- ente costitutivo:
- 1.
- un’unità aziendale distinta di un gruppo di imprese multinazionale che è inclusa nel conto di gruppo a fini di informativa finanziaria o lo sarebbe se le partecipazioni in tale unità aziendale di un gruppo di imprese multinazionale fossero quotate in borsa,
- 2.
- un’unità aziendale distinta che è esclusa dal conto di gruppo del gruppo di imprese multinazionale unicamente a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza, o
- 3.
- una stabile organizzazione di un’unità aziendale distinta secondo il numero 1 o 2 di un gruppo di imprese multinazionale, purché l’unità aziendale allestisca un bilancio consolidato per questa stabile organizzazione a fini normativi, fiscali, di informativa finanziaria o di gestione interna;
- e.
- ente costitutivo residente in Svizzera:
- 1.
- ente costitutivo assoggettato all’imposta secondo l’articolo 50 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta (LIFD) e l’articolo 20 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19906 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), o
- 2.
- uno stabilimento di impresa assoggettato all’imposta secondo l’articolo 51 capoverso 1 lettera b LIFD e l’articolo 21 capoverso 1 lettera b LAID;
- f.
- società madre: l’ente costitutivo di un gruppo di imprese multinazionale che per la sua partecipazione, diretta o indiretta, in altri enti costitutivi di questo gruppo di imprese multinazionale è tenuto ad allestire un conto di gruppo nello Stato o nel territorio in cui ha la residenza fiscale, o lo dovrebbe allestire se le sue partecipazioni fossero quotate in borsa e nessun altro ente costitutivo del gruppo di imprese multinazionale detenesse, direttamente o indirettamente, una tale partecipazione;
- g.
- società madre residente in Svizzera: l’ente costitutivo assoggettato all’imposta secondo l’articolo 50 LIFD e l’articolo 20 capoverso 1 LAID tenuto ad allestire il conto di gruppo secondo l’articolo 963 capoversi 1–3 CO e che non può beneficiare dell’esonero previsto all’articolo 963acapoverso 1 numero 2 CO;
- h.
- società madre supplente: l’ente costitutivo assoggettato all’imposta secondo l’articolo 50 LIFD e l’articolo 20 capoverso 1 LAID o il diritto dello Stato di residenza che in qualità di supplente della società madre fornisce la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo di imprese multinazionale;
- i.
- ente notificante: la società madre residente in Svizzera o la società madre supplente residente in Svizzera tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo di imprese multinazionale;
- j.
- periodo fiscale oggetto della rendicontazione: il periodo fiscale secondo l’articolo 79 capoverso 2 LIFD e l’articolo 31 capoverso 2 LAID i cui dati sono riportati nella rendicontazione Paese per Paese;
- k.
- numero d’identificazione fiscale svizzero per enti (IDI): il numero d’identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 20107 sul numero d’identificazione delle imprese;
- l.
- omissione sistematica: situazione che si verifica quando uno Stato partner sospende in maniera duratura lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese per motivi non giustificati dall’accordo applicabile.
|