Legge federale
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Art. 24 Richiesta di un ente notificante
1 Un ente notificante può chiedere al DFF di sospendere lo scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner, se rende verosimile che lo Stato partner viola le disposizioni previste dall’accordo applicabile concernenti l’obbligo del segreto e le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni scambiate. 2 Se il DFF considera la richiesta fondata, la sottopone al Consiglio federale per decisione. La decisione del Consiglio federale è definitiva. 3 Se il DFF considera la richiesta infondata, pronuncia una decisione di accertamento della violazione da parte dello Stato partner delle disposizioni previste dall’accordo applicabile concernenti l’obbligo del segreto e le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni scambiate. Se l’autorità di ricorso accoglie un ricorso interposto contro tale decisione, il DFF sottopone la richiesta al Consiglio federale per decisione. La decisione del Consiglio federale è definitiva. |