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Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP)
del 16 giugno 2017 (Stato 1° dicembre 2017)
Art. 25Informazioni false o incomplete
1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque nella rendicontazione Paese per Paese fornisce intenzionalmente informazioni errate o incomplete che falsano in modo sostanziale le informazioni richieste e danno un’immagine non veritiera della situazione.
2 Se la multa applicabile non supera i 25 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’impresa al pagamento della multa (art. 7 DPA).