Legge federale
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Art. 30 Trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all’entrata in vigore della presente legge
1 L’AFC trasmette, secondo le modalità dell’Accordo SRPP12, alle autorità competenti degli Stati partner in cui risiedono enti costitutivi dello stesso gruppo di imprese multinazionale le rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all’entrata in vigore della presente legge fornite su base volontaria da una società madre residente in Svizzera a partire dall’entrata in vigore della presente legge. 2 L’AFC segnala alle autorità competenti degli Stati partner le restrizioni inerenti all’impiego delle rendicontazioni Paese per Paese trasmesse e l’obbligo del segreto previsto dall’Accordo SRPP. 3 L’iscrizione ai sensi dell’articolo 10 capoversi 1 e 2 avviene al più tardi al momento in cui la rendicontazione Paese per Paese è fornita su base volontaria. 4 Il termine di cui all’articolo 11 capoverso 1 si applica per analogia. |